Art. 13.
(Comitati per la cura e l'utilizzo degli animali).

      1. Ciascun ente di ricerca pubblico e privato che utilizza animali per fini scientifici o tecnologici istituisce un Comitato per la cura e l'utilizzo degli animali, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

          a) esprimere il parere sui progetti entro un mese dalla data di presentazione della relativa domanda;

          b) promuovere l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;

          c) redigere, a cadenza annuale, un rapporto complessivo sull'andamento dei propri lavori da trasmettere al Ministero della salute.

      3. Nell'analisi dei progetti, il Comitato deve considerare:

          a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;

 

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          b) la corretta applicazione della presente legge;

          c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;

          d) la possibilità di sostituire una o più tecniche o procedure con i metodi alternativi di cui all'articolo 8;

          e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.

      4. Il Comitato comunica le proprie decisioni con parere motivato comprensivo dell'opinione di ogni suo componente.
      5. Il Comitato è composto almeno da:

          a) tre esperti nell'utilizzo di animali per fini scientifici o tecnologici;

          b) un medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali;

          c) un esperto in materie scientifico-tecnologiche che non prevedono l'utilizzo di animali o un esperto in metodi alternativi.

      6. Ai fini della sua composizione, il Comitato deve garantire la proporzionalità delle componenti elencate al comma  5.
      7. I membri del Comitato eleggono il proprio presidente e adottano un apposito regolamento per la disciplina delle attività.
      8. Il Ministero della salute cura la tenuta di un elenco informatico dei Comitati, provvedendo al suo costante aggiornamento.
      9. Gli stabilimenti utilizzatori possono affidare i compiti previsti dal presente articolo a un Comitato istituito presso un ente diverso da quello loro afferente.
      10. I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.